Art. 9
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 24 gen 2006
Attribuzioni dei comitati provinciali
I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni:
a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia
nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo;
d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli;
e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge;
g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.
Storico versioni
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