Art. 9

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 24 gen 2006
Attribuzioni dei comitati provinciali I comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti attribuzioni: a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento; b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione; c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione nell'albo; d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti nei successivi articoli; e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza; f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla presente legge; g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed il miglioramento dell'autotrasporto di cose; h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal comitato centrale.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 9 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo