Art. 4
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 24 gen 2006
Comitati provinciali
Ogni comitato provinciale è composto:
a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente ;(11)
g) da un esperto.
I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
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