Art. 6
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 24 gen 2006
Componenti effettivi e supplenti
Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi.
Per il componente di cui alla lettera a) del precedente , la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell', i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso .
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