Art. 6 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 6

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 24 gen 2006
Componenti effettivi e supplenti Nel comitato centrale e nei comitati provinciali, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare. I componenti supplenti sono nominati con le stesse modalità e con gli stessi provvedimenti dei componenti effettivi. Per il componente di cui alla lettera a) del precedente , la nomina del supplente avviene su designazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a) e b) dell', i componenti dei suddetti comitati che, senza un giustificato motivo, non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per il periodo residuo necessario al completamento del triennio, con le modalità previste dal secondo comma dello stesso .
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