Art. 12

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Iscrizione nell'albo Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale. Ove l'impresa abbia più di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo