Art. 15

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Fusioni e trasformazioni Le imprese individuali e sociali, risultanti rispettivamente dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società che siano già iscritte nell'albo, possono chiedere di continuate ad essere iscritte semprechè sussistano i requisiti e le condizioni di cui al precedente .
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 15 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo