Art. 18

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Variazioni Le variazioni nell'albo si eseguono d'ufficio o per comunicazioni di chiunque vi abbia interesse. Le imprese iscritte sono tenute a comunicare ai comitati provinciali ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'albo o per l'abilitazione ai trasporti speciali e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione o sull'abilitazione. Le comunicazioni devono pervenire ai comitati entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti. Le imprese sono altresì tenute a comunicare ai comitati provinciali, entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'atto definitivo: gli acquisti di nuovi veicoli e di nuovi mezzi tecnici di esercizio, con l'indicazione dell'alienante; le alienazioni, a qualsiasi titolo, dei veicoli e dei mezzi tecnici di loro proprietà o da loro detenuti, con l'indicazione dell'acquirente. Ogni variazione eseguita nell'albo deve essere immediatamente notificata all'impresa a cui essa si riferisce e comunicata al comitato centrale.
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