Art. 24

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Decisioni - Competenze La cancellazione dall'albo, la radiazione, la sospensione, la censura e l'ammonimento sono decisi dal comitato provinciale competente ed attuati a cura dei competenti uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Prima di decidere, il comitato provinciale deve comunicare all'iscritto i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnandogli un termine di almeno trenta giorni per presentare eventuali deduzioni. L'iscritto deve essere sentito personalmente quando, nel termine predetto, ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al primo comma devono essere motivati in modo specifico, sono notificati allo iscritto e comunicati al comitato centrale.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 24 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo