Art. 29

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Vigilanza La vigilanza sull'albo è esercitata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 29 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo