Art. 35
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 29 apr 1978
Elencazione delle cose
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata.
L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo .
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