Art. 35

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 29 apr 1978
Elencazione delle cose Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono elencare sulla licenza le cose o le classi di cose per le quali essa è rilasciata. L'elencazione è tassativa e il trasporto di cose in essa non comprese è punito a norma del successivo .
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 35 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo