Art. 40

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Definizione E trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 40 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo