Art. 40 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 40

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Definizione E trasporto di cose per conto di terzi l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
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