Art. 38

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Ispezioni sulle licenze Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 38 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo