Art. 37

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Ricorsi Contro i provvedimenti di diniego o di revoca della licenza, emanati dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è ammesso ricorso al Ministro entro trenta giorni dalla data della loro notificazione.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 37 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo