Art. 45

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Contrassegno Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato: 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio; 2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi; 3) azzurra per i servizi di piazza. Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonchè del rimorchio o semirimorchio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298#art-45

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo