Art. 45
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 1 ago 1974
Contrassegno
Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:
1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
3) azzurra per i servizi di piazza.
Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonchè del rimorchio o semirimorchio.
Storico versioni
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