Art. 27

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Omissione di comunicazioni all'albo Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle società o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all' sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298 (Art. 27 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.) — Testo vigente | Portale Normativo