Art. 17
LEGGE 6 giugno 1974, n. 298
In vigore dal 1 ago 1974
Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione
I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
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