Art. 17 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 17

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 1 ago 1974
Decisioni sulle domande di iscrizione e di abilitazione I comitati provinciali decidono, entro e non oltre il termine di trenta giorni, sulle domande d'iscrizione all'albo e di abilitazione, con provvedimento motivato che è comunicato al comitato centrale e notificato all'interessato.
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