Art. 25 · LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Art. 25

LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

In vigore dal 27 feb 2002
Ricorsi Contro i provvedimenti dei comitati provinciali è ammesso ricorso al comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Il ricorso ha effetto sospensivo. (17) Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e al comitato provinciale competente ed essere pubblicate nel Foglio annunzi legali della provincia a cura del comitato provinciale. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione per la revoca o la sospensione dell'autorizzazione, nonchè alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni locali di cui alla lettera f) dell'.
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