Art. 22
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
Nei rotabili ferroviari, ove non riesca possibile per particolari esigenze, ottemperare alle norme di cui agli articoli 267, 304 e 306, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere adottate idonee misure e cautele.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-26;191#art-22