Art. 21
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
Le norme di cui ai capi I, II, III e IV del titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano al trasporto ferroviario di materie e prodotti pericolosi e nocivi, per il quale debbono essere osservate le norme del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, di cui alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.
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