Art. 24
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
Le norme di cui agli articoli 288, 289, 290 e 292 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano ai circuiti elettrici in opera sui rotabili, escluse le sottostazioni ambulanti.
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