Art. 28
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
La costruzione delle linee di contatto per trazione elettrica è regolata da disposizioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
L'altezza minima dal piano del ferro del conduttore di contatto non potrà comunque essere inferiore a metri 4,40.
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