Art. 30
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313, dall'articolo 314 e dal primo comma dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 volts e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari ed all'interno dei rotabili, purchè siano adottati i seguenti provvedimenti:
realizzare un isolamento supplementare;
impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.
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