Art. 31

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
In apposite istruzioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato devono essere stabilite le norme di comportamento del personale, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, in relazione all'attività da esso espletata. In particolare le dette istruzioni devono specificare le precauzioni che il personale deve osservare nello svolgimento di attività proprie dell'esercizio ferroviario e di quelle ad esso strettamente connesse.
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LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 (Art. 31 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo