Art. 36
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
Le verifiche e i controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi, nei casi previsti, sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il direttore generale determinerà le modalità per l'esercizio delle verifiche e dei controlli nonchè le relative documentazioni.
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