Art. 37

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Presso gli impianti soggetti alle presenti norme deve essere tenuto un registro, nel quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi al dipendente personale. Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Sul medesimo registro vanno annotati, altresì, i casi di malattie professionali. Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli ispettorati del lavoro. Il registro infortuni deve essere conservato per diciotto anni.
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LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 (Art. 37 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo