Art. 40

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Per la realizzazione delle opere e delle forniture di cui alla presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni sino a concorrenza della somma complessiva di lire 4.000 milioni ed a finanziare le relative spese - previste in ragione di lire 2.600 milioni per l'anno 1974 e di lire 1.400 milioni per l'anno 1975 - rispettivamente con le disponibilità del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1974 e con i normali stanziamenti del corrispondente capitolo dell'anno 1975.
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