Art. 42

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato un regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge sentite le organizzazioni sindacali unitarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 aprile 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI - BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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