Art. 33

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonchè per l'esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonchè le cautele suggerite dall'esperienza. Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori - dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonchè del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.
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LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 (Art. 33 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo