Art. 26

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Quando, per necessità di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e cautele, affinchè tali organi non possano essere messi in moto da altre persone o mezzi.
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LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 (Art. 26 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo