Art. 23

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Le protezioni contro il contatto accidentale dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione di cui agli articoli 276, 277, 278 e 279 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non sono necessarie sui rotabili, purchè siano adottati idonei mezzi sostitutivi.
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