Art. 18

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Sugli organi, apparecchi, dispositivi ed impianti elettrici dei rotabili ferroviari non sono richieste le indicazioni di cui agli articoli 233, ultimo comma, 269, 287, terzo comma, e 338 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. La deroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativa alla protezione contro il contatto accidentale ai conduttori ed elementi in tensione, vale anche per i quadri di distribuzione e di manovra in opera sui rotabili.
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