Art. 13

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
La circolazione sulla sede ferroviaria in bicicletta o con ciclomotore a motore spento è ammessa solo per esigenze e nell'interesse dell'esercizio, previo rilascio di apposite autorizzazioni e con l'osservanza di particolari norme cautelative fissate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purchè esista pista adatta. La circolazione con mezzi motorizzati è di regola vietata. Peraltro, nel caso che esistano in piazzali ferroviari o lungo la linea piste adatte alla circolazione di mezzi motorizzati, la circolazione dei mezzi predetti può essere consentita nei limiti delle disposizioni di carattere locale.
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