Art. 10

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 21 feb 1979
Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilità. Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale. Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco . Il limite di 2.500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente aumentato per linee che possano essere percorse da treni a velocità superiore a 160 chilometri orari. Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, devono essere realizzati piccoli depositi di torce a vento od altro idoneo mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.
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LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 (Art. 10 Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo