Art. 7
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano all'esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.
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