Art. 5

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
I portoni dei magazzini e delle rimesse, che si aprono a battente, devono essere muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura. Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio, od in genere dei fabbricati vicini ai binari in esercizio, che si aprono verso di essi, devono impiantarsi appositi ripari per impedire l'accesso diretto al binario.
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