Art. 4
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
L'illuminazione sussidiaria, per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili può essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi portatili.
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