Art. 20
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191
In vigore dal 8 giu 1974
Le norme previste dall'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relative ai recipienti per il trasporto dei liquidi pericolosi e nocivi non si applicano a quelli trasportati a mezzo veicoli ferroviari per i quali dovranno essere osservate apposite norme emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
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