Art. 22 · LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

Art. 22

LEGGE 26 aprile 1974, n. 191

In vigore dal 8 giu 1974
Nei rotabili ferroviari, ove non riesca possibile per particolari esigenze, ottemperare alle norme di cui agli articoli 267, 304 e 306, punto c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere adottate idonee misure e cautele.
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