Convenzione
Art. XII
Notifiche da parte del Governo depositato
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo XII
Notifiche da parte del Governo depositato
Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualità di Governo depositario, notificherà a tutte le parti firmatarie e aderenti ogni firma, ogni ratifica, ogni accettazione, ogni approvazione, ogni applicazione provvisoria della presente convenzione, nonché ogni adesione ad essa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-xii