Convenzione

Art. VIII

Adesione

In vigore dal 8 giu 1974
Articolo VIII Adesione 1. La presente convenzione è aperta all'adesione della Comunità economica europea e degli Stati membri, nonché di ogni altro Governo di cui all'articolo VI, con la riserva che ciascuno di essi aderisca anche alla convenzione sul commercio del grano del 1971 e con la riserva inoltre, nel caso dei Governi di cui al paragrafo 2 dell'articolo VI, che il loro contributo sia almeno uguale a quello che essi avevano sottoscritto nella convenzione sull'assistenza alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione di cui al presente paragrafo saranno depositati non oltre il 17 giugno 1971, restando inteso che il Comitato di assistenza alimentare può accordare una o più proroghe del termine ad ogni Governo che, in tale data, non abbia depositato il proprio strumento di adesione. 2. Il Comitato di assistenza alimentare può approvare l'adesione alla presente convenzione, in quanto donatore, del Governo di ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dei suoi istituti specializzati alle condizioni che il Comitato di assistenza alimentare riterrà opportune. 3. Se un Governo che non sia menzionato all'articolo VI sollecita la propria adesione alla presente convenzione tra lo spirare del periodo fissato per la firma e l'entrata in vigore della presente convenzione, i firmatari della stessa possono approvare l'adesione alle condizioni che riterranno opportune. Una tale approvazione e tali condizioni avranno lo stesso valore in base alla presente convenzione, come se le relative decisioni fossero state prese dal Comitato di assistenza alimentare dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. 4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
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