Convenzione
Art. VII
Ratifica, accettazione o approvazione
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo VII
Ratifica, accettazione o approvazione
La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuna delle parti firmatarie in conformità delle proprie procedure costituzionali o istituzionali, purchè ciascuna di esse ratifichi, accetti o approvi anche la convenzione sul commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando inteso che il Comitato di assistenza alimentare può accordare una o più proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato, in tale data, il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-c-vii