Convenzione
Art. II
Assistenza alimentare internazionale
In vigore dal 8 giu 1974
Articolo II
Assistenza alimentare internazionale
1. I Paesi parti della presente convenzione convengono di fornire, a titolo di assistenza alimentare ai Paesi in via di sviluppo, del grano, dei cereali secondari o loro prodotti derivati, adatti al consumo umano e di tipo e qualità accettabili, ovvero l'equivalente in contanti, per le quantità annuali minime specificate nel seguente paragrafo 2.
2. Il contributo annuo minimo di ogni Paese parte della presente convenzione viene fissato nel modo seguente:
Tonnellate
metriche
Argentina........................... 23.000 Australia.......................... 225.000 Canada............................ 495.000 Comnunità economica europea................ 1.035.000 Stati Uniti d'America................... 1.890.000 Finlandia........................... 14.000 Giappone........................... 225.000 Svezia............................ 35.000 Svizzera........................... 32.000
3. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni Paese che avrà firmato la detta convenzione in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo VI o che avrà aderito in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 dell' sarà ritenuto elencato nel paragrafo 2 dell'articolo II, con il contributo minimo che gli verrà assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VI o dell'articolo VIII.
4. Il contributo in contanti di un Paese in cui contributo al programma verrà effettuato completamente o in parte, in contanti, verrà calcolato valutando la quantità di cereali fissata per tale Paese (o la parte di tale quantità di cereali che non verrà fornita in natura) sulla base di 1,73 dollari statunitensi lo stato.
5. L'assistenza alimentare sotto forma di cereali sarà fornita in base alle modalità seguenti:
a) vendite contro valuta del Paese importatore, non trasferibile nè convertibile in divise o merci e servizi destinati ad essere utilizzati dal Paese membro,
b) donativi di cereali o donativi contanti da utilizzarsi per
l'acquisto di cereali a beneficio del Paese importatore, o
c) vendite a credito, il cui pagamento deve essere effettuato per ragionevoli annualità, ripartite in venti anni o più e con l'interesse di un tasso inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali, restando inteso che l'assistenza alimentare sotto forma di cereali sarà fornita per quanto possibile in base alle modalità indicate ai precedenti commi a) e b).
6. Gli acquisti di cereali saranno effettuati nei Paesi partecipanti.
7. Nell'utilizzazione dei donativi di denaro, si cercherà in modo particolare di facilitare le esportazioni di cereali dei Paesi partecipanti in via di sviluppo. A tale scopo, verrà fissata una priorità affinché almeno il 35 per cento del contributo in contanti per l'acquisto di cereali relativamente all'assistenza alimentare o la parte di tale contributo che sarà necessaria per l'acquisto di 200.000 tonnellate metriche di cereali siano consacrati all'acquisto di cereali prodotti nei Paesi partecipanti in via di sviluppo.
8. I Paesi donatori forniranno i propri contributi in cereali sotto forma di consegne rateali f.o.b.
9. I Paesi parti della presente convenzione potranno, per quanto concerne il loro contributo al programma di assistenza alimentare, specificare uno o più Paesi beneficiari.
10. I Paesi parti della presente convenzione potranno fornire il proprio contributo sia per il tramite di un'organizzazione internazionale che in modo bilaterale. Tuttavia, conformemente alla raccomandazione formulata al paragrafo 3 della risoluzione 2682 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, essi terranno debitamente conto dei vantaggi che si otterrebbero avviando una maggiore proporzione dell'assistenza alimentare mediante circuiti multilaterali e faranno quanto possibile per ricorrere al Programma alimentare mondiale.
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In circostanze eccezionali, potrà essere accordata una dispensa non superiore al 10 per cento.
L'accordo sulle vendite a credito può prevedere il pagamento di una frazione che vada sino al 15 per cento del capitale alla consegna della merce.
Storico versioni
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