Accordo
Art. 30
Copia certificata conforme della convenzione
In vigore dal 8 giu 1974
Copia certificata conforme della convenzione
Il più presto possibile, dopo la definitiva entrata in vigore della presente convenzione, il Governo depositario invierà una copia certificata conforme della detta convenzione, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformità dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento della presente convenzione sarà del pari comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-30