Accordo

Art. 27

Durata, emendamenti e denuncia

In vigore dal 8 giu 1974
Durata, emendamenti e denuncia 1. La presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 1974 incluso. Tuttavia, qualora venga negoziato un nuovo accordo relativo al grano, come è previsto dall', e ove un tale accordo entri in vigore prima del 30 giugno 1974, la presente convenzione resterà in vigore solo sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo. 2. Il Consiglio può raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione. 3. Il Consiglio può fissare il termine entro il quale ogni membro notifica al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione o il proprio rifiuto dell'emendamento. L'emendamento entra in vigore al momento della sua accettazione da parte dei membri esportatori che detengano i due terzi dei voti dei membri esportatori e dai membri importatori che detengano i due terzi dei voti dei membri importatori. 4. Ogni membro che non abbia notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore può, dopo aver informato per iscritto il Governo degli Stati Uniti d'America della propria denuncia che il Consiglio può esigere in ogni caso, ritirarsi dalla presente convenzione alla fine dell'annata agricola in corso, ma non è a motivo di tale fatto liberato da alcuno degli obblighi risultanti dalla presente convenzione e non eseguiti prima della fine della detta annata agricola. Ogni Paese che si ritiri in tal modo non è vincolato dalle disposizioni dell'emendamento che ha provocato la propria denuncia. Se un membro, nel corso della prima riunione del Consiglio che avviene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, dimostra al Consiglio stesso che gli era impossibile di accettare l'emendamento in tempo utile a seguito di difficoltà di ordine costituzionale o istituzionale e dichiara la propria intenzione di applicare l'emendamento a titolo provvisorio in attesa di accettarlo, il Consiglio può decidere di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a che tali difficoltà siano state superate. 5. Ogni membro che ritenga che i propri interessi sono gravemente lesi a motivo della esecuzione della presente convenzione, può adire il Consiglio, che esaminerà la questione entro trenta giorni. Ove il membro interessato ritenga che, malgrado l'intervento del Consiglio, i propri interessi continuino ad essere gravemente danneggiati, esso può denunciare la presente convenzione al termine di ogni annata agricola notificando per iscritto la propria denuncia al Governo degli Stati Uniti d'America almeno novanta giorni prima del termine della detta annata agricola, ma non è perciò liberato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non eseguiti prima della fine di tale annata agricola. 6. Ogni membro che divenga Stato membro della Comunità durante il periodo di applicazione della presente convenzione deve informarne il Consiglio, che esamina la questione entro trenta giorni al fine di negoziare d'accordo con il membro interessato e la Comunità, gli adattamenti che conviene apportare ai rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione. Il Consiglio è autorizzato, in tali circostanze, a raccomandare un emendamento in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
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Durata, emendamenti e denuncia (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo