Accordo

Art. 24

Applicazione provvisoria

In vigore dal 8 giu 1974
Applicazione provvisoria Ogni Governo firmatario può depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione. Ogni altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie per la firma della presente convenzione o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio può deporre, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni Governo che depositi una tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed è ritenuto provvisoriamente parte della convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-24

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Applicazione provvisoria (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo