Accordo

Art. 19

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 8 giu 1974
Disposizioni finanziarie 1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso suoi Comitati e Sottocomitati sono a carico dei Governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con quote annuali versate dai membri importatori. Le quote per ciascuno dei membri per ogni annata agricola è fissata in proporzione al numero dei voti che esso detiene rispetto al totale dei voti detenuti dai membri esportatori e dai membri importatori all'inizio della detta annata agricola. 2. Nel corso della prima sessione che segue l'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio vota il proprio bilancio per il periodo che ha termine il 30 giugno 1972 e fissa la quota di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore. 3. Il Consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni annata agricola, vota il proprio bilancio per l'annata agricola seguente e fissa la quota di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore per detta annata agricola. 4. La quota iniziale di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell' viene fissata dal Consiglio in base al numero dei voti che gli saranno attribuiti ed al periodo restante dell'annata agricola; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per l'annata agricola in corso non sono modificate. 5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione. Ogni membro esportatore od ogni membro importatore che ometta di saldare l'ammontare della propria quota nell'annata seguente alla determinazione della quota stessa, perde il proprio diritto di voto sino a quando non abbia pagato la detta quota, ma non viene liberato dagli obblighi che gli sono imposti dalla presente convenzione, nè privato degli altri diritti che quest'ultima gli conferisce, salvo decisione contraria del Consiglio. 6. Il Consiglio pubblica, nel corso di ogni annata agricola, un rendiconto degli incassi e delle spese sostenute nel corso dell'annata agricola precedente. 7. Il Consiglio, prima del suo scioglimento, adotta tutte le disposizioni per la liquidazione del proprio passivo e per la destinazione del proprio attivo e dei propri archivi.
Storico versioni

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