Accordo
Art. 18
Privilegi ed immunità
In vigore dal 8 giu 1974
Privilegi ed immunità
1. Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso può in particolare stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere regolati dall'accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Esso tuttavia terminerà:
a) qualora venga concluso un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Consiglio;
b) nel caso in cui la sede del Consiglio non sia più situata nel
Regno Unito, o
c) nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere.
4. Ove la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il Governo del membro ove è situata la sede del Consiglio conclude con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi ed alle immunità del Consiglio, del suo segretario esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni indette dal Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-04-08;194#art-a-18