Accordo

Art. 18

Privilegi ed immunità

In vigore dal 8 giu 1974
Privilegi ed immunità 1. Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso può in particolare stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere regolati dall'accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968. 3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Esso tuttavia terminerà: a) qualora venga concluso un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Consiglio; b) nel caso in cui la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito, o c) nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere. 4. Ove la sede del Consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il Governo del membro ove è situata la sede del Consiglio conclude con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi ed alle immunità del Consiglio, del suo segretario esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni indette dal Consiglio.
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Privilegi ed immunità (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971.) — Testo vigente | Portale Normativo