Accordo
Art. 20
Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
In vigore dal 8 giu 1974
Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o per collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, nonché, ove occorra, con altri istituti specializzati delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.
2. Il Consiglio, in considerazione del ruolo particolare che spetta all'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti base, la terrà al corrente a seconda di ciò che decide, delle proprie attività e dei propri programmi di lavoro.
3. Se il Consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione presenta una incompatibilità di fondo con gli obblighi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti e i suoi istituti specializzati possano determinare in materia di accordi intergovernativi sui prodotti base, questa incompatibilità è ritenuta suscettibile di nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene allora applicata la procedura prescritta dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'.
Storico versioni
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