Accordo

Art. 17

Segretariato

In vigore dal 8 giu 1974
Segretariato 1. Il Consiglio dispone di un Segretariato composto di un segretario esecutivo, che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati. 2. Il Consiglio nomina il segretario esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti spettanti al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comitati. 3. Il personale viene nominato dal segretario esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio. 4. Al segretario esecutivo ed al personale viene imposto come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare ad ogni interesse finanziario nel commercio del grano, e di non sollecitare nè ricevere da un Governo o da una autorità estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.
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